Art. 82.
(Procedimento per la nomina alle funzioni e agli incarichi di giudice delle corti d'appello tributarie, di presidente degli organi di giurisdizione tributaria, di presidente e di vicepresidente di sezione. Procedimento per trasferimento).

      1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Procedimento per la nomina alle funzioni e agli incarichi di giudice delle corti d'appello tributarie, di presidente degli organi di giurisdizione tributaria, di presidente e di vicepresidente di sezione. Procedimento per trasferimento). - 1. La vacanza dei posti di giudice delle corti d'appello tributarie, nonché di presidente, di presidente di sezione e di vicepresidente di sezione presso i tribunali tributari e presso le corti d'appello tributarie è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale coloro che intendono concorrere all'assegnazione dell'incarico devono presentare la relativa domanda.
      2. I giudici tributari, a prescindere dalla funzione o dall'incarico esercitati, non possono concorrere all'assegnazione di altre funzioni o incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni esercitate al momento della domanda.
      3. Alla nomina in ciascuna delle funzioni e degli incarichi si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 5 e 6. Nei casi di necessità di servizio, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza, l'anticipazione dell'assunzione delle funzioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
      4. Il Consiglio di presidenza procede alla deliberazione di cui al comma 1

 

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dell'articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ai posti pubblicati e comprendenti gli aspiranti alla funzione o all'incarico, in possesso dei requisiti rispettivamente previsti dagli articoli 4, 5 e 6. Alla comunicazione di disponibilità alla funzione o all'incarico deve essere allegata la documentazione circa il possesso dei requisiti rispettivamente previsti dai citati articoli 4, 5 e 6 nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8.
      5. La scelta tra i concorrenti è effettuata dal Consiglio di presidenza, tenendo conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, considerando un anno di esercizio delle funzioni presso le commissioni di primo e di secondo grado pari alla metà di un anno di esercizio delle funzioni a decorrere dal 1o aprile 1996, della capacità, della laboriosità, della diligenza e della preparazione, nonché dell'attitudine all'incarico di presidente, di presidente di sezione e di vicepresidente, sulla base di criteri obiettivi formulati dal medesimo Consiglio di presidenza.
      6. Per le domande di trasferimento ad altra sede con le stesse funzioni esercitate, il Consiglio di presidenza tiene conto anche di motivi di famiglia e di salute. In caso di parità di valutazione, prevale il concorrente con la maggior anzianità di età.
      7. Alla copertura dei posti di giudice presso le corti d'appello tributarie, rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio di presidenza provvede d'ufficio conferendo le relative funzioni ai giudici dei tribunali tributari della stessa regione, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, a partire da quello con maggior anzianità di servizio e, in caso di parità, da quello con maggior anzianità di età.
      8. Alla copertura dei posti di giudice presso i tribunali tributari rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi per trasferimento si provvede con il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano per la prima volta alla nomina a giudice di tribunale tributario».
 

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